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2. Gli studenti, ai soli fini dell'ottenimento dei benefici di cui al presente bando e pena l'esclusione dagli stessi, dovranno, se matricole, presentare alle rispettive segreterie amministrative la domanda di immatricolazione entro e non oltre il 15 ottobre 1998; se iscritti ad anni successivi, effettuare il versamento della 1a rata entro e non oltre il 15/10/98 (anche se iscritti in qualità di fuori corso); per le matricole che, collocate utilmente nelle graduatorie dei corsi di studio a numero programmato, subentrino a chi li precede nell'ordine per rinunce effettuate, il termine è posticipato secondo le esigenze di esperimento delle procedure del recupero posti.
3. Le matricole dell'Università che non hanno partecipato a concorsi per l'accesso a corsi di studio a numero programmato che versano la prima rata e presentano domanda di immatricolazione alle segreterie oltre il 30/09/98 ed entro il 15/10/98 saranno comunque assoggettate al versamento dell'indennità di mora.
Trasferimento di studenti da una sede all'altra, passaggio da uno ad altro Corso di Laurea
In caso di trasferimento da altra sede universitaria e/o da altro corso di studi anche di questa Università non si accettano domande di esonero o di accesso agli altri benefici messi a concorso dal presente bando condizionate all'arrivo dei documenti e/o alla regolarizzazione della posizione amministrativa e didattica.
L'esonero attribuito da altra sede agli studenti trasferiti non verrà riconosciuto per il corrente a.a. dall'Università di Bologna, stante la diversità dei criteri di attrbituzione ed i vincoli finanziari stabiliti.
Resta ferma la possibilità di presentare la domanda di esonero l'a.a. successivo, qualora lo studente rientri nelle condizioni di reddito e di merito richieste rispetto al suo anno di immatricolazione.
Qualora lo studente compia un passaggio di Corso di Laurea, o di studi, successivamente alla presentazione della domanda deve darne tempestiva comunicazione all'Azienda per il diritto dallo studio.
Gli studenti che compiono i passaggi di corso devono comunque tenere conto che non possono usufruire dei benefici messi a concorso col presente bando per una durata superiore ad un anno rispetto alla durata legale degli studi, tenuto conto anche della carriera universitaria precedente il passaggio.
In caso di trasferimento ad altra sede universitaria lo studente perderà automaticamente il diritto alla borsa ed al posto alloggio.
Requisiti economici
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'ampiezza del nucleo familiare, della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale, riferita sia ad elementi mobiliari che immobiliari.
Definizione del nucleo familiare
1. Ai fini della concessione dei benefici si definisce un nucleo familiare convenzionale, composto, oltre che dal richiedente, da tutti coloro che convivono con lo studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela e non ricompresi nello stato di famiglia.
2. Sono considerati, inoltre, appartenenti al nucleo familiare convenzionale:
- i genitori dello studente ed altri figli a loro carico, anche qualora non risultino conviventi dalla documentazione anagrafica, se non legalmente separati o divorziati;
- eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.
3. Nel caso di studenti figli di genitori separati legalmente o divorziati, si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Qualora non esista atto di separazione o di divorzio, l'interessato dovrà dichiarare i redditi di entrambi i genitori, oltre a quelli di tutti i soggetti compresi nel nucleo familiare nel quale è inserito lo studente.
4. Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle del richiedente, considerati parte del nucleo familiare convenzionale, concorrono alla formazione degli indicatori della condizione economica e della condizione patrimoniale nella misura del 50%.
5. La condizione di studente indipendente, per la quale non si tiene conto della situazione della famiglia di origine, ma del nuovo nucleo familiare convenzionale, è definita in relazione a:
- residenza esterna all'unità abitativa del nucleo familiare da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia;
- Indicatore della condizione economica, di cui al successivo art. 13, derivante esclusivamente da redditi da lavoro, non inferiore ai 24 milioni annui. In tal caso l'indicatore della condizione economica sarà valutato con riferimento alla soglia economica per la famiglia tipo di tre persone.
6. Negli altri casi lo studente, qualora costituisca nucleo familiare autonomo e non conviva con la famiglia d'origine, dovrà comunque indicare la condizione della famiglia stessa. Inoltre, ai fini dell'attribuzione della qualifica di fuori sede o Pendolare, si farà riferimento alla residenza del nucleo originario.
7. Si considera la soglia di reddito corrispondente al nucleo familiare di riferimento aumentato di una unità nel caso di:
- nuclei familiari con un solo genitore;
- nuclei familiari con almeno due figli studenti universitari;
- nuclei familiari con persone handicappate con invalidità certificata pari o superiore al 66%;
- studente orfano di entrambi i genitori.
8. Qualora si verifichino più ipotesi tra quelle sopra indicate, la maggiorazione verrà effettuata una sola volta.
Valutazione dei redditi
1. Il reddito ed il patrimonio di tutti i membri del nucleo familiare convenzionale sono valutati in relazione alla loro natura, partendo dalle evidenze fiscali, integrate con indicatori di reddito normale in relazione alla dimensione ed alla tipologia economica. Anche gli eventuali redditi dello studente entrano nel computo della condizione economica familiare.
2. L'indicatore della condizione economica è definito con modalità specifiche per ciascuna tipologia di reddito nel modo seguente. Si fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno solare 1997.
a) redditi da lavoro dipendente, pensione e posizioni assimilate:
il dato corrispondente all'imponibile definito in sede di dichiarazione sostitutiva dei datori di lavoro o degli enti erogatori. Gli emolumenti arretrati ed il trattamento di fine rapporto non concorrono alla formazione dell'indicatore della condizione economica
b) impresa individuale:
dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, commi 181-189, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come definiti dal relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'anno di riferimento.
c) collaborazione continuata e continuativa e redditi occasionali:
il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi.
d) redditi da partecipazione in società di capitale:
- partecipazioni sino al 10% del capitale sociale, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale; sono valutate sulla base degli utili e dividendi distribuiti, che risultano dalla dichiarazione dei redditi, in tal caso sono valutate ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare così come previsto dal successivo art. 12;
- partecipazioni in misura superiore al 10%, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale sono valutate come sottoriportato;
I. redditi da partecipazione a Spa o Sapa: l'utile fiscale netto della società, che risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi, moltiplicato per la quota di partecipazione;
II. società in forma di Srl: il maggiore valore tra l'utile distribuito e quello definito sulla base dei "parametri" di cui all'art. 3 della citata Legge n. 549/95, attinente l'applicazione dei coefficienti presuntivi, moltiplicato per la quota di partecipazione.
III. società di persone e di associazione tra persone e assimilate, da impresa familiare: il maggiore valore tra l'utile distribuito e quello definito sulla base dei "parametri" di cui all'art. 3 della citata legge n. 549/95, moltiplicato per la quota di partecipazione.
e) redditi da impresa agricola e/o allevamento;
Il reddito è determinato in base alla redditività per ettaro e per capo di allevamento, riferita alla regione o all'area specifica in cui l'attività è collocata. Pertanto, alle attività da impresa agricola e da allevamento di animali è attribuito un reddito complessivo, calcolato moltiplicando i valori di reddito unitario della rete contabile della Unione Europea (vedi tabella 5 allegata, fatti salvi eventuali aggiornamenti da parte del Ministero dell'Università), per la superficie coltivata o per il numero di capi allevati. Non sono presi in considerazione i redditi relativi ai terreni non coltivati e sottoposti al regime di aiuti del set-aside obbligatorio o volontario. Nel caso in cui l'attività agricola sia stata colpita da calamità naturale (alluvione, siccità, ecc.) si terrà conto unicamente del reddito dichiarato dagli interessati e della rendita catastale dei terreni, fatto salvo quanto previsto dai provvedimenti statali eventualmente emanati in materia.
f) redditi da fabbricati:
l'importo corrispondente che risulta nella dichiarazione dei redditi.
g) altri redditi imponibili IRPEF
l'importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi.
h) IRPEF
il valore dell'imposta netta a carico dei membri del nucleo familiare convenzionale, risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Valutazione del patrimonio
1. L'indicatore della condizione patrimoniale è definito con modalità specifiche, sulla base della natura del patrimonio nel modo seguente, con esclusivo riferimento alle componenti che non siano state impiegate direttamente nell'attività di impresa individuale e di lavoro autonomo:
I. patrimonio immobiliare:
a) fabbricati e terreni edificabili
si considera l'imponibile definito ai fini ICI nell'anno 1997 (rendita catastale moltiplicata per il coefficiente fissato per ciascuna categoria). È esclusa da tale valutazione la prima casa di proprietà a condizione che:
- in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare dello studente
- non appartenga alle categorie catastali A1 - A8 - A9; in questi casi si tiene conto del 50% del valore dell'imponibile non occupati come residenza principale. Nel caso di immobili posseduti a titolo di nuda proprietà si considera come un terzo dell'imponibile ICI.
b) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale
si considera il valore dell'imponibile definito ai fini ICI nell'anno 1997.
II. patrimonio mobiliare;
b) depositi bancarie postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e assimilati:
valore nominale delle consistenze al 31/12/97
d) fondi di investimento:
ultima quotazione della Borsa valori di Milano del 1997
a) partecipazione azionarie e non azionarie:
sono valutate in termini di patrimonio solo se il nucleo familiare possiede una quota complessiva inferiore al 10% del patrimonio netto della singola società. Per le società quotate in borsa la valutazione avviene con riferimento all'ultima quotazione della Borsa valori di Milano del 1997; per le società non quotate la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.
2. L'indicatore della condizione patrimoniale del nucleo familiare convenzionale non potrà superare il limite di 130 milioni, con riferimento alla famiglia tipo di 3 persone. Qualora il nucleo familiare non disponga di una casa di proprietà, il limite precedentemente indicato è applicato tenendo conto di una franchigia di 100 milioni. Ai fini del calcolo dell'indicatore della condizione economica, pertanto, si considera il valore patrimoniale che ecceda tale franchigia. Il beneficio della franchigia non si applica nel caso di alloggio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, di cui uno più membri del nucleo familiare convenzionale risultino soci.
STUDENTI FUORI CORSO
Sono considerati studenti fuori corso:
a) coloro che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per potersi iscrivere all'anno successivo, non abbiano chiesto od ottenuto entro il termine del 31 dicembre tale iscrizione;
b) coloro che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed avendo frequentato i relativi insegnamenti, non abbiano superato gli esami obbligatori richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo, fino a quando non superino detti esami;
c) coloro che, avendo seguito il corso universitario per l'intera sua durata e avendone frequentato con regolare iscrizione tutti gli insegnamenti prescritti per l'ammissione all'esame di laurea, non abbiano superato tutti i relativi esami speciali o l'esame di laurea, finché non conseguano il titolo accademico.
STUDENTI RIPETENTI
Coloro i quali abbiano seguito il corso di studi per l'intera sua durata, senza aver preso l'iscrizione a tutti gli insegnamenti prescritti per l'ammissione all'esame di laurea o diploma, devono iscriversi come ripetenti entro il 30 settembre per gli insegnamenti mancanti. La ripetizione deve essere fatta per uno e più anni a seconda che si tratti di insegnamenti annuali o pluri-annuali.
I ripetenti sono tenuti al pagamento delle tasse e contributi previsti per gli studenti in corso.
Validità dell'anno e attestazioni di frequenza
Nessun anno di corso è valido se lo studente non è iscritto almeno a tre insegnamenti del proprio corso di studi o a quel numero diverso di insegnamenti stabiliti dai Regolamenti didattici di Facoltà e non ne abbia ottenuto le attestazioni di frequenza.
IMMATRICOLAZIONE O ISCRIZIONE TARDIVA
a) Immatricolazione (ad eccezione dei Corsi di Laurea a numero programmato per i quali valgono esclusivamente i termini di cui ai singoli bandi): le domande tardive di immatricolazione presentate dopo il 30 settembre 1998 e fino al 31 dicembre 1998 saranno gravate dal pagamento dell'indennità di mora di L. 115.000.
Dopo la data del 31 dicembre non sarà comunque possibile produrre domanda tardiva di immatricolazione.
b) Iscrizioni in corso
Il pagamento tardivo della I rata di tasse per l'iscrizione in corso effettuato dopo la scadenza e comunque fino al 31 dicembre 1998 sarà gravato di un'indennità di mora. pari a L. 115.000.
Dopo la data del 31 dicembre 1998 non sarà comunque possibile effettuare iscrizioni in corso.
c) Iscrizioni fuori corso
Il pagamento tardivo della 1ª rata di tasse per l'iscrizione fuori corso effettuato dopo la scadenza del 31 dicembre 1998 sarà gravato di un'indennità di mora pari a L. 115.000.
Corsi liberi
A norma dell'art. ó del regolamento, lo studente, oltre alle materie del proprio Corso di Laurea, può iscriversi - per ogni anno entro il 31 dicembre - a non più di due insegnamenti di altro Corso di Laurea della stessa Università. L'istanza, diretta al Magnifico Rettore, in carta semplice, dovrà essere prodotta alla segreteria della Facoltà cui l'interessato è iscritto.
Per gli insegnamenti impartiti in Facoltà o Corso di Laurea a numero programmato, la domanda è subordinata al giudizio del Consiglio di Facoltà ove gli insegnamenti stessi sono impartiti.
Gli esami sostenuti per i predetti corsi non sono validi ai fini dell'esonero tasse, rinvio militare e per il conseguimento del titolo accademico rilasciato dalla Facoltà e/o Corso di Laurea cui lo studente è iscritto.
Esami di profitto
La domanda di ammissione agli esami di profitto per l'intero anno accademico è unificata con quella di immatricolazione o di iscrizione.
Lo studente è tenuto a conoscere le norme dell'ordinamento didattico del proprio Corso di Laurea ed è il solo responsabile dell'annullamento degli esami che siano sostenuti in violazione delle predette norme.
Si rammenta in particolare che:
- non possono essere sostenuti esami di cui non si sia ottenuta l'attestazione di frequenza;
- non si può ripetere un esame già sostenuto con esito favorevole;
- lo studente riprovato non può ripetere l'esame nell'appello successivo;
- non possono essere sostenuti esami in violazione delle norme che regolano la propedeuticità stabilite dal regolamento didattico di Facoltà;
Esami di laurea o diploma
Le domande di ammissione agli esami di laurea o diploma redatte su apposito modulo con marca da bollo e dirette al Magnifico Rettore, devono essere presentate entro i seguenti termini:
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I
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sessione:
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15 maggio
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II
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sessione:
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15 settembre
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III
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sessione:
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15 gennaio
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L'ammissione di uno studente all'esame di laurea esige il controllo dell'intera carriera scolastica: pertanto tali scadenze sono di massima inderogabili. Le domande eventualmente prodotte tardivamente, se potranno essere accolte, dovranno essere corredate dal versamento di un'indennità di mora.
Per la documentazione, rivolgersi alla segreteria di Facoltà cui si è iscritti. Ogni Facoltà, infatti, indica termini specifici per il deposito del titolo della tesi, per la consegna degli elaborati e per il deposito del libretto.
La domanda di laurea va rinnovata per ogni sessione che si intende utilizzare a tal fine.
Piani di studio individuali
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 910 e dell'art. 4 della legge n. 924, e ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo approvato con DR 20/6/96 n. 229/1476, il Regolamento didattico di Facoltà determina, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente i piani di studio ufficiali con l'indicazione, tra l'altro, dei corsi obbligatori, dei corsi opzionali e delle propedeuticità.
Nel medesimo Regolamento sono stabiliti i criteri cui è subordinata l'approvazione dei piani di studio individuali da parte dei consigli di corso di studio, fermo restando che le discipline, i settori e le aree didattiche indicati negli ordinamenti didattici come obbligatori sono comunque irrinunciabili.
La presentazione di piani di studio individuali è esclusa per le matricole e per gli studenti dei Corsi di Diploma. Per gli anni di corso successivi al primo, la presentazione dei piani di studio individuali avviene entro il 31 luglio dell'anno accademico precedente a quello cui il piano di studio si riferisce. I rispettivi Consigli di corso di studio si pronunceranno in via definitiva entro il 30 di settembre, tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente.
TASSE E CONTRIBUTI PER L'ANNO ACCADEMICO 1998/99
Le tasse universitarie vengono pagate in due rate: la prima non oltre il 30 settembre (o 31 dicembre per gli studenti fuori corso); la seconda non oltre il 31 marzo.
A) La prima rata uguale per tutti i Corsi di Laurea, Facoltà, Diplomi e Scuole di Specializzazione è così composta:
Prima rata
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